La Corte rigetta il ricorso: con queste parole la Corte di Cassazione ha messo la parola fine alla lunga vicenda - risale ormai al 2018 - che ha visto protagonisti l'azienda sanitaria Toscana Sud Est e un gruppo di medici di famiglia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, da cui l'USL aveva preteso la restituzione degli importi, riferiti alla quota capitaria, che avrebbero indebitamente percepito tra il 2001 e il 2011. Compensi eccedenti, sempre secondo l'azienda, emersi «a seguito del processo di correzione e “riallineamento” delle Banche dati dell’anagrafe aziendale iniziato nel 2008». In pratica: gli elenchi dei pazienti deceduti non sono aggiornati, l'USL se ne accorge e parte la revisione, chiede il rimborso degli importi in eccesso versati e, anzi, comincia già a trattenerli dalle competenze mensili dal marzo 2013.
La Suprema Corte, però, ultimo giudice di legittimità della magistratura ordinaria, ha stabilito con l'Ordinanza n. 22399 del 25 luglio 2023 che:
La Cassazione rileva inoltre: «che anche l’art. 30 dell’Accordo collettivo nazionale (Elenchi nominativi e variazioni mensili) pone un preciso onere a carico dell’Azienda disponendo che entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno le Aziende inviano ai medici l’elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi alla data rispettivamente del 15 giugno e del 15 dicembre. Le Aziende, inoltre, comunicano mensilmente ai singoli medici le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta o revoca.
Il successivo art. 42 (Revoche d’ufficio) prevede, egualmente, oneri di comunicazione a carico delle Aziende in caso di revoche d’ufficio e di conseguenti aggiornamenti degli elenchi.
Insomma, non è il medico ad avere la disponibilità degli elenchi e le stesse operazioni di aggiornamento dell’elenco degli assistiti rispetto alla scelta e alla revoca sono svolte dall'Azienda; dunque per ogni credito derivante da verifiche sopravvenute relative ai suddetti elenchi la prova non può che ricadere sull'amministrazione che ha posto in essere la procedura di recupero».
In allegato il testo dell'Ordinanza.