Malattia

CERTIFICATO DI MALATTIA PER ASSENZA DAL LAVORO

Il medico deve attestare dati obiettivi di competenza tecnica che abbia personalmente accertato in totale aderenza alla realtà. Se lo stato patologico non è riscontrabile attraverso l’esame obiettivo e/o gli accertamenti strumentali, il medico certifica solamente che il paziente accusa i sintomi riferiti,  usando la dicitura “il paziente riferisce di essere ammalato dal giorno…”. Il medico distingue sempre chiaramente quanto riferito (non obiettivabile) da quanto obiettivato.


Chi lo rilascia:

  • medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale
  • medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale
  • medici di Continuità Assistenziale (ex Guardia medica)
  • medici liberi professionisti odontoiatri (per le patologie di loro competenza) purché registrati e in possesso delle credenziali.


Come si trasmette: per via telematica. Il medico deve dotarsi delle credenziali di accesso al sistema informatico, compilare il certificato di malattia sul computer e inviarlo all’INPS. Il sistema genera un numero di protocollo attribuito al singolo certificato e tramite questo numero, sia il lavoratore sia l’azienda possono prendere visione del certificato emesso. I liberi professionisti, che non hanno rapporti diretti con il Servizio Sanitario Nazionale, devono utilizzare la procedura telematica tramite le credenziali di accesso al portale  Sistema TS che possono essere rilasciate dall'Ordine dei Medici presso cui sono iscritti.


Il certificato telematico è obbligatorio per:

  • tutti i lavoratori del settore privato
  • per la maggior parte dei lavoratori del settore pubblico.


Sono esclusi  dal certificato telematico e hanno diritto di ottenere quello cartaceo:

  • i dipendenti pubblici appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi militari dello Stato e al Corpo dei Vigili del Fuoco.


Data di inizio:  è una data anamnestica dichiarata dal paziente. La data di inizio sia della tutela previdenziale sia della liceità dell’assenza coincide, invece, con la data di rilascio della certificazione.


Tempi di rilascio:  il medico curante ha l’obbligo di trasmettere immediatamente il certificato di malattia telematico relativo al lavoratore assente per malattia se la visita è ambulatoriale o entro 24 ore  dalla visita se viene condotta al domicilio del paziente. Eventuali annullamenti di certificati già inviati possono essere effettuati entro le 24 ore successive alla trasmissione, mentre le eventuali rettifiche possono essere effettuate entro la data di termine prognosi.


Particolarità:

  • indicare sempre una diagnosi intellegibile;
  • se si tratta di “postumi” vanno specificati;
  • la locuzione “esiti di…” va evitata, perché esito indica la conclusione di un processo morboso e come tale non può essere indennizzato o retribuito;
  • i primi tre giorni di malattia sono pagati dal datore di lavoro, i successivi sono rimborsati dall’INPS. Quindi è importante segnalare correttamente se il certificato emesso è un inizio malattia o una continuazione o una ricaduta;
  • in caso di ricaduta è necessario barrare l’apposita casella R (Ricaduta) nello specifico modulo di malattia. Si intende ricaduta quando l’assenza dal lavoro è dovuta a una malattia che aveva già prodotto un’incapacità temporanea precedente e che si ripresenta dopo una ripresa lavorativa, entro trenta giorni dal precedente episodio a cui è causalmente legato;
  • malattia determinata da evento traumatico: il medico deve segnalarlo nello spazio appositamente dedicato sul certificato telematico (art. 42, comma 1, Legge 4 novembre 2010, n° 183);
  • malattia determinata da patologie gravi che richiedono terapie salvavita o derivante da invalidità riconosciuta nei termini di legge (o da causa di servizio, esclusivamente per i lavoratori pubblici): il medico segnala una di queste evenienze scegliendo nell’apposito menu a tendina delle “agevolazioni” quella opportuna. In questi casi, infatti, il malato viene esonerato dall’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie delle visite fiscali.


La circolare INPS n° 95 del 07.06.2016 all'allegato 2 indica le patologie per cui i medici di famiglia possono indicare le terapie salvavita nei certificati di malattia.

Circolare INPS 95 Allegato 2 Torna alla pagina Certificazioni
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