Contrassegno Invalidità civile

CONTRASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE

 Il rilascio e il rinnovo del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide sono previsti e normati dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione (Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 “Nuovo codice della strada”).


Chi lo rilascia:

  • la certificazione per il primo rilascio del contrassegno è di competenza del Servizio Medico Legale delle aziende sanitarie;
  • la certificazione, che ogni 5 anni deve essere presentata per il rinnovo del contrassegno, spetta al medico di famiglia dell’invalido che accerta:
    - se persistono le condizioni che hanno dato luogo al rilascio
    - che il paziente ha capacità à di deambulazione sensibilmente ridotta.


A chi spetta?

  • Alla persona che abbia perso completamente la capacità di deambulare;
  • alla persona che abbia sensibilmente ridotta la capacità di deambulare o con gravi patologie che la riducano sensibilmente;
  • al cieco assoluto o con residuo visivo inferiore o uguale a 1/20 bilateralmente;
  • a chi sia in cura per trattamento chemioterapico, radioterapico e emodialisi.


Come si richiede? Per il primo rilascio si fa domanda al sindaco o alla polizia municipale del Comune di residenza dopo aver richiesto alla Medicina Legale dell’azienda sanitaria di riferimento la certificazione medica che attesti la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o la cecità totale. Per il rinnovo dopo 5 anni basta rivolgersi al medico di famiglia.

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