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Esenzione IRAP per i medici di famiglia

Ufficio stampa • 7 marzo 2022

Commissione Fisco FIMMG: novità anche sul tetto per l'uso del contante e il Sistema TS

I medici di Medicina Generale non sono più soggetti passivi IRAP: con la legge di bilancio 2022 risolto finalmente il problema di questa tassa dovuta dagli esercerti arti e professioni, tra cui si contavano fino al 2021 tanti medici di famiglia.  È questa la novità più sostanziosa segnalata in una nota dalla Commissione Fisco FIMMG che fornisce aggiornamenti anche sul limite dei pagamenti in contanti - che resta alla soglia di 2mila euro fino al primo gennaio 2023 - e sull'invio telematico delle comunicazioni al Sistema TS, con una periodicità semestrale invece che mensile per il 2022.


Questa nel dettaglio la comunicazione riguardante l'esenzione IRAP per i MMG

Con la Legge di bilancio 2022 è stato, finalmente, risolto il problema dell’IRAP dovuta dagli esercenti arti e professioni, tra cui sono da annoverarsi i medici di medicina generale.

Con decorrenza 1° gennaio 2022, dunque, i medici di medicina generale non sono più soggetti passivi IRAP e, conseguentemente, nei loro confronti, devono ritenersi implicitamente soppresse le disposizioni normative recate dal d. Lgs. n. 446 del 1997, che restano comunque applicabili nei riguardi dei soggetti c.d. “collettivi”.


Per meglio comprendere il valore economico della misura adottata, oltre che delle ragioni che ne hanno ritardato l’entrata in vigore, si rinvia alla Relazione Tecnica, di corredo alla citata legge di bilancio, la quale ha stimato, per il periodo d’imposta 2022:

▪ una esenzione per circa 835.000 soggetti;

▪ una perdita di gettito di circa €. 1.076,1 milioni.


Trattasi, però, di una misura normativa che, se da un lato, è in grado di generare effetti positivi sui versamenti degli acconti 2022, dall'altro, è inadeguata ad esplicare effetti sui periodi d’imposta precedenti, con particolare riferimento ai contenziosi pendenti.


1. Soggetti esclusi

Fino al periodo d’imposta 2021, l’esclusione dall'IRAP per i lavoratori autonomi - e per le imprese individuali - era riconosciuta, in maniera automatica, limitatamente alle ipotesi in cui i predetti soggetti si avvalevano dei c.d. regimi a tassazione sostitutiva, e precisamente:

a) del “regime forfettario di determinazione del reddito” di cui alla L. 190 del 2014; oppure

b) del regime di vantaggio di cui al D.l. n. 98 del 2011.

Nei riguardi dei lavoratori autonomi o delle imprese individuali che, diversamente, applicavano il regime di determinazione ordinaria del reddito, fino al periodo d’imposta 2021, l’esclusione dall'IRAP è stata subordinata alla verifica circa la sussistenza, o meno, di una autonoma organizzazione, rectius del “presupposto impositivo”.

Per effetto della novella legislativa in esame, dal periodo d’imposta 2022, sono ora esclusi, dall’ambito applicativo dell’IRAP, in maniera automatica, tutti i lavoratori autonomi e le imprese individuali, a prescindere dal regime contabile e fiscale adottato.


2. Soggetti assoggettati ad IRAP

L’esclusione de qua non è, però, applicabile alle società commerciali, sia di persone che di capitali, le quali, anche per il 2022, continuano ad essere assoggettate ad IRAP.

Peraltro, con specifico riguardo al mondo delle professioni, è lecito ritenere che restino comunque assoggettati all’IRAP, oltre agli studi associati, anche le associazioni professionali.

A questi soggetti è, infatti, inibita qualsiasi possibilità di sottrarsi al tributo regionale, anche per effetto dei costanti arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui gli studi associati e le associazioni professionali devono essere sempre assoggettati ad IRAP a prescindere dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l’esercizio dell’attività – cfr. Corte di Cassazione SS.UU. Sentenza 7371 e 7291 del 2016.


3. La medicina di gruppo

Discorso a parte va fatto per la c.d. “medicina di gruppo” esercitata dai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.

Tale forma associativa, infatti, non è volta ad individuare alcuna autonoma organizzazione, trattandosi, piuttosto, di una mera modalità di condivisione funzionale della struttura fra più professionisti da cui “…non sembra possano ravvisarsi i tratti dell’associazione fra professionisti”. [cfr. Corte di Cassazione SS.UU., Sentenza 13 Aprile 2016, n. 729].

Ciò in quanto la forma associativa della medicina di gruppo costituisce “…un organismo promosso dal Servizio Sanitario Nazionale, diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica mercé l’impiego di risorse, anzitutto professionali, ma non solo, del personale medico a rapporto convenzionale”.

La Suprema Corte ha, pertanto, escluso che l’attività della medicina di gruppo sia riconducibile ad uno dei tipi di società o enti di cui agli artt. 2 e 3 del d. Lgs. n. 446 del 1997 e che possa, dunque, costituire ex lege un presupposto d’imposta.

Da ciò consegue che, in considerazione della impossibilità di classificare l’attività del medico di medicina generale, ancorché esercitata sotto forma della medicina di gruppo, fra le attività svolte in forma associata, in base alle nuove disposizioni normative è lecito ritenere che i medici di medicina generale sono, automaticamente, esclusi dall’ambito applicativo dell’IRAP, a prescindere:

▪ dal regime contabile e fiscale adottato; ovvero

▪ dalla modalità di svolgimento dell’attività, in forma individuale o attraverso la medicina di gruppo.


Scarica il pdf con la nota integrale della Commissione Fisco FIMMG

Nota integrale - Commissione Fisco FIMMG

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